Il passaggio di proprietà è la formalità amministrativa con la quale la proprietà di un’auto già immatricolata è trasferita da una persona – fisica o giuridica – a un’altra persona, anch’essa fisica o giuridica. In pratica, è l’iter con il quale – attraverso una serie di passaggi burocratici – viene cambiato il nome dell’intestatario del mezzo nell’Archivio nazionale veicoli (Anv) della Motorizzazione civile e del proprietario nel Pubblico registro automobilistico (il Pra), gestito dall’Aci. Il passaggio si perfeziona sempre con l’emissione di una nuova carta di circolazione, il cosiddetto Documento unico, sul quale è riportato il nome del nuovo intestatario/proprietario.
Avviene così. La procedura è identica in tutte le situazioni che possono presentarsi, ma agli occhi dell’acquirente può sembrare diversa a seconda che l’auto sia usata e venduta da una concessionaria o da un commerciante indipendente (ossia da una persona giuridica) o che sia venduta da una persona fisica. Nel primo caso, infatti, del passaggio di proprietà si occupa direttamente il venditore tramite un’agenzia di pratiche auto di sua fiducia e agli occhi dell’acquirente l’operazione appare identica all’acquisto di una macchina nuova in una concessionaria; nel secondo, invece, si prospettano due strade. Il venditore può scegliere se ricorrere a un’agenzia di pratiche auto, detta anche studio di consulenza automobilistica, abilitata STA (Sportello telematico dell’automobilista), che si occuperà di tutto, a fronte del pagamento di una somma comprensiva di tutte le spese amministrative, delle imposte e del costo del servizio prestato; oppure, può scegliere di fare da sé. In questa seconda ipotesi, tutti i passaggi amministrativi sono svolti personalmente dal venditore o dall’acquirente, i quali pagano di volta in volta ogni spesa che si presenta.
Il costo. Il passaggio di proprietà di un’auto ha i seguenti costi fissi: 64 euro di imposte di bollo (16 euro x 4); 27 euro di emolumenti Pra; 10,20 euro di diritti Motorizzazione. A queste cifre si aggiunge l’IPT, l’Imposta provinciale di trascrizione il cui importo dipende dalla potenza dell’auto e dalla provincia di residenza dell’acquirente. Infine, bisogna tenere conto dell’eventuale costo del servizio prestato dall’agenzia di pratiche auto, nel caso in cui sia previsto (in una concessionaria o in un autosalone indipendente) oppure si decida di utilizzarlo (per l’acquisto da privato). La tariffa della prestazione professionale è libera e varia, a seconda delle zone, tra i 70 e i 120 euro (ma le agenzie che lavorano per le concessionarie o i commercianti indipendenti sono pagate, da quest’ultimi, molto meno).
Chi lo paga. Per prassi, il costo del passaggio di proprietà è sostenuto dall’acquirente, ma nulla vieta, ovviamente, che le parti decidano diversamente. Se l’auto è acquistata in una concessionaria o in un autosalone indipendente il costo dell’operazione può essere compreso o meno nel prezzo pattuito. In questa seconda situazione, più frequente perché consente al professionista di esporre un prezzo più basso, il costo del passaggio non è quasi mai esplicitato e viene comunicato verbalmente su richiesta del potenziale acquirente. Se l’acquisto andrà a buon fine, l’acquirente pagherà al venditore una somma comprensiva del passaggio.
L’agenzia. È uno studio privato (anche quando reca le insegne di un ente pubblico come l’Aci) specializzato nello svolgimento di tutte le pratiche che riguardano i veicoli a motore e i rimorchi e presta questi servizi dietro il pagamento di un compenso. Come detto, in questo ambito ogni agenzia può proporre alla propria clientela la tariffa che ritiene più opportuna ed è libera di variarla senza informare alcuna autorità. Un passaggio di proprietà può quindi costare, a seconda delle zone, tra i 70 e i 120 euro: vale perciò la pena informarsi in anticipo sul costo dell’operazione. In genere, le differenze tra i vari studi sono minime, ma è sempre buona regola confrontare le opzioni disponibili nella propria zona, anche per valutare la gentilezza, la disponibilità e la trasparenza del professionista. A questa tariffa si aggiungono, ovviamente, tutte le spese amministrative e le imposte relative alla pratica da svolgere, di cui – in prima battuta – si fa interamente carico lo studio. Il cittadino o la società che decide di affidarsi a uno studio di consulenza pagherà, dunque, una somma omnicomprensiva di spese, tasse e servizio, ma non dovrà fare nulla, se non recarsi in agenzia per adempiere agli eventuali obblighi imposti dalla legge (nel caso di un passaggio di proprietà, la firma dell’atto di vendita).
Funziona così. Nella pratica venditore e acquirente si recano insieme in un’agenzia con i propri documenti personali e i documenti dell’auto (carta di circolazione, eventuale certificato di proprietà cartaceo, chiavi, possibilmente doppi). In genere non è necessario prendere un appuntamento, anche se alcune agenzie lo richiedono: dunque, è sempre consigliabile informarsi prima ed eventualmente fissare una data e un’ora per l’incontro, così da minimizzare le possibili attese. A quel punto, questa è la sequenza degli eventi: il venditore dichiara il prezzo di vendita (dichiarazione che non ha alcun valore o effetto fiscale, pertanto è consigliabile che l’importo sia quello reale); il venditore firma l’atto di vendita; quest’ultimo viene autenticato dal funzionario abilitato; l’agenzia stampa e consegna all’acquirente la nuova carta di circolazione; l’acquirente paga il venditore e quest’ultimo consegna le chiavi dell’auto all’acquirente; una delle parti (di solito l’acquirente, ma – come detto – nulla vieta che a farsi carico della spesa sia il venditore) paga all’agenzia il corrispettivo della prestazione professionale.
Il pagamento tra privati. Nelle compravendite tra privati il pagamento è un momento particolarmente delicato, anche perché quasi ogni forma di pagamento presenta criticità o può essere strumento di truffa. Vediamo nel dettaglio.
Far tutto da soli. Se, invece, si decide di procedere in proprio, la sequenza dei passaggi è ovviamente diversa. Il venditore deve infatti far autenticare la propria firma sull’atto di vendita da un pubblico ufficiale abilitato. Sull’atto deve essere applicata una marca da bollo da 16 euro precedentemente acquistata. L’autentica può essere fatta gratuitamente (in realtà, costa pochi centesimi di diritti di segreteria) da un funzionario di un Comune (anche diverso da quello di residenza), dalla Motorizzazione civile o direttamente dal Pra. L’autentica può essere effettuata a pagamento anche da un’agenzia di pratiche auto o da un notaio. Successivamente (se l’autentica della firma non è stata fatta direttamente al Pra), il proprietario consegna all’acquirente l’atto di vendita e l’auto con la vecchia carta di circolazione in cambio di un assegno circolare o di un bonifico istantaneo. A quel punto, l’acquirente deve far trascrivere al Pra l’atto di vendita, dopo aver preso un appuntamento al Pubblico registro automobilistico. La registrazione dev’essere effettuata entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma. La mancata registrazione non inficia il passaggio di proprietà, che si concretizza con l’atto di vendita, ma unicamente la pubblicità della proprietà (cioè il fatto di rendere pubblicamente noto l’avvenuto cambiamento di proprietà), ed è sanzionata con una multa di 727 euro (508,90 euro con lo sconto, per chi paga entro cinque giorni). Al Pra l’acquirente pagherà l’equivalente di 48 euro di bolli, 10,20 euro di diritti di Motorizzazione, 27 euro di emolumenti Pra e l’Ipt, che dipende dalla potenza dell’auto e dalla provincia di residenza.
Piccole differenze. Questa procedura cambia leggermente a seconda di tre situazioni in cui può trovarsi la vettura. Se il proprietario dispone del vecchio certificato di proprietà cartaceo, l’atto di vendita si trova sul retro del Cdp, che il venditore deve compilare prima di far autenticare la propria firma a uno dei pubblici ufficiali abilitati e di far apporre la marca da bollo da 16 euro precedentemente acquistata. Se, invece, all’auto è associato il vecchio certificato di proprietà digitale, l’atto di vendita può essere costituito da una scrittura privata su carta libera nella quale vengono riportati i dati del venditore, dell’acquirente e dell’auto (in rete si possono scaricare dei facsimile); in alternativa è possibile farsi stampare (a pagamento) il Cdpd da un’agenzia di pratiche auto e utilizzare il retro del documento come atto di vendita. Infine, se l’auto è dotata della nuova carta di circolazione, ossia del documento unico di circolazione e proprietà, l’atto di vendita può essere soltanto costituito da una scrittura privata su carta libera su cui vengono riportati i dati del venditore, dell’acquirente e dell’auto stessa.